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Anatocismo bancario: il corretto valore del T.A.E. dopo la capitalizzazione degli interessi

Anatocismo bancario: il corretto valore del T.A.E. dopo la capitalizzazione degli interessi

Anatocismo bancario: il corretto valore del T.A.E. dopo la capitalizzazione degli interessi.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18664 del 3 luglio 2023, ha stabilito che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Anatocismo bancario: il corretto valore del T.A.E. dopo la capitalizzazione degli interessi, così è stato deciso.
Torniamo dunque a parlare di anatocismo. Il tema è: quanto dovrebbe “costare” il denaro ricevuto in prestito? Il valore potrebbe essere espresso dagli interessi legali con tre variabili: l’importo richiesto, il tempo entro il quale verrà restituito e il tasso applicato.
Ma mente per quanto concerne i primi due elementi, cioè importo e tempo di restituzione, la decisione può essere presa dalle parti,  chi dovrebbe stabilire il tasso di interesse legale?

Ebbene, secondo la legge, questo compito spetta al ministero dell’Economia e delle Finanze, il Mef.

Ogni anno deve essere deciso con un decreto il tasso di interesse legale entro il 15 dicembre. Gli interessi legali non vanno però confusi con quelli convenzionali. Questi ultimi, infatti, non vengono stabiliti dal ministero dell’Economia e delle Finanze ma dal creditore. È il caso dei mutui e dei prestiti concessi dalle banche. Possono superare la soglia decisa dal Mef ma devono restare al di sotto del tasso usurario. Il problema sorge quando la capitalizzazione degli interessi maturati su una somma di denaro dovuta prende l’impor to ottenuto come base di calcolo di nuovi interessi, in tal caso si parla di anatocismo, un termine che deriva dalla lingua greca e che si usa per indicare una pratica diffusa in ambito bancario ma parzialmente vietata dal nostro ordinamento.  In greco infatti il termine anatocismo è composto di due parole: ανα che significa “di nuovo” e τοκισμός che significa “interessi”.
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