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Sovraindebitamento: l’O.C.C. non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo

La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 29 luglio 2021 n. 21828, ha stabilito che L’Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui all’art. 12 della legge n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto.

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