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Non è fallibile l’impresa sociale

Non è fallibile l’impresa sociale

Non è fallibile l’impresa sociale. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28901/2023, ha infatti stabilito che il carattere sociale di una determinata impresa costituisce una qualifica da cui deriva l’applicazione di una normativa speciale. L’art. 1, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 stabilisce che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Da ciò ne deriverebbe che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14, comma 1,d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, alle imprese sociali insolventi dovrebbe applicarsi la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Senonché la seconda parte del medesimo comma 4 afferma che le norme previste dal summenzionato decreto legislativo si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili. Il richiamo alla normativa specifica delle cooperative fa sorgere il dubbio se nei confronti delle cooperative sociali che abbiano la qualifica di impresa sociale debba trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 2545 terdecies c.c. o quella di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Non è fallibile l’impresa sociale, dunque.

Ma cosa è una impresa sociale?

Un’impresa sociale è un’organizzazione privata che esercita in via stabile e principale un’attività economica di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Secondo “Informazione Fiscale“, l’impresa sociale costituisce una qualifica da cui deriva l’applicazione di una normativa speciale. L’articolo afferma che le imprese sociali insolventi non dovrebbero essere soggette alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, compresi gli enti di cui al Libro V del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Pertanto possono essere imprese sociali le associazioni, le fondazioni, i comitati, ma anche le società e le cooperative. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, gli enti devono avere i requisiti previsti dal decreto, in particolare l’assenza dello scopo di lucro, e operare nei settori di attività previsti dall’articolo 2 del decreto. Gli atti costitutivi devono avere la forma dell’atto pubblico e, con gli statuti, devono contenere i requisiti richiesti dalla legge per il tipo di ente prescelto. Per tutti deve essere specificato che si tratta di impresa sociale, l’ambito di attività e l’assenza dello scopo di lucro. Non è fallibile l’impresa sociale.

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