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Reati fallimentari: responsabilità a tutto campo per l’amministratore di fatto

Reati fallimentari: responsabilità a tutto campo per l’amministratore di fatto

Reati fallimentari: responsabilità a tutto campo per l’amministratore di fatto.

Oggi parliamo di una sentenza della Corte di Cassazione Penale, la sentenza n. 16269/2023, ha stabilito che l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, comprese le condotte rientranti nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale. Reati fallimentari: responsabilità a tutto campo!

Reati fallimentari: una panoramica generale.

I reati fallimentari comprendono tutte quelle fattispecie che sono accomunate dalla presenza di una procedura concorsuale nei confronti dell’imprenditore insolvente.

I reati fallimentari erano originariamente previsti nel nostro Ordinamento dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942).

Tale Legge, in effetti ormai datata, è stata oggetto di numerose riforme, tra cui l’ultima operata dal D.Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) entrato in vigore il 15 Luglio 2022.

Parlare della responsabilità dell’amministratore per i reati fallimentari, o per altro genere di reati, rimanda direttamente alla dicotomia tra amministratore di diritto e amministratore di fatto.  L’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”.

Per problemi relativi a reati fallimentari potete rivolgervi subito a Sdebito.

Vi possiamo aiutare per problematiche di indebitamento sia per aziende che per privati cittadini.

L’esdebitazione è un meccanismo che permette al privato cittadino e consumatore di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti.

L’esdebitazione è quindi uno strumento riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, per piccoli imprenditori: commercianti, artigiani, professionisti, agricoltori, start up innovative e imprenditori sotto soglia; o privati cittadini: tutti i consumatori senza partiva IVA!

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