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Le trasformazioni sociali e l’applicabilità della dichiarazione di fallimento

Una Srl a seguito delle trasformazioni ex art. 2500-septies cc veniva cancellata dal registro delle imprese, trasformandosi in una comunione d’azienda.

Nonostante ciò, entro un anno dalla sua cancellazione tale Srl ai sensi dell’art 10 l. fallimentare, veniva dichiarata fallita.

Il legale rappresentante dell’allora Srl impugnava la sentenza dichiarativa di fallimento.

La Corte di Appello rigettava la domanda, con decisione impugnata in Cassazione.

La I sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n, 16511/2019 ha stabilito che, nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee – nelle quali si assiste al passaggio da una società ad una comunione di godimento di azienda o comunque da una società ad una impresa individuale – si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura e non solo per forma, con la conseguenza che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche (cui l’ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

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