Cerca
Close this search box.
1_20230626_160009_0000

Le risultanze della Centrale Rischi non attribuiscono data certa alle aperture di credito

Le risultanze della Centrale Rischi non attribuiscono data certa alle aperture di credito.

La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 17220/2023, ha stabilito che nel giudizio di revocatoria fallimentare ex  art. 67 comma 2° legge fall., le risultanze della Centrale Rischi sono inidonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito, in considerazione della natura unilaterale di tali comunicazioni che le singole banche fanno alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la quale non è tenuta a svolgere alcun controllo sulla verità delle informazioni inviate.

Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2° Legge fallimentare, le risultanze della Centrale Rischi sono inidonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito, in considerazione della natura unilaterale di tali comunicazioni che le singole banche fanno alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la quale non è tenuta a svolgere alcun controllo sulla verità delle informazioni inviate.

Cosa è la Centrale Rischi

La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, è una base dati – cioè un archivio di informazioni – sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla CR. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario che è tenuto a cancellare e correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.

Nella Centrale Rischi Bankitalia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a sofferenza conclamata, in CRIF i dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall’inizio della sofferenza. La CRIF inoltre contiene dati concernenti non solo la delibera o l’erogazione di un mutuo ma anche la sua sola richiesta.

Contatta subito Sdebito per qualsiasi problematica inerente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram