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Illegittima l’elezione di domicilio del creditore in luogo diverso da quello dell’esecuzione

La Corte Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 22 marzo 2021 n. 8024, ha stabilito che la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l’esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale.

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