I buoni postali della serie AA1 si prescrivono in 10 anni dalla scadenza
La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 19243/2023, ha stabilito che i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, al termine di scadenza costituito dal sesto anno successivo a quello di emissione, termine, cioè, corrispondente all’integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione; da tale data di scadenza inizia, dunque, il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Per i buoni fruttiferi postali della serie AA1, il termine di prescrizione è dunque quello ordinario, pari cioè a 10 anni. Oltre tale data, il risparmiatore perde il diritto alla riscossione del buono. Questa circostanza, tuttavia, non è mai stata oggetto di contestazioni. Il vero problema semmai sorge nel dubbio di quando si debba definire il momento a partire dal quale detta prescrizione inizia a decorrere.
Questo dettaglio è di fondamentale importanza per i sottoscrittori di buoni postali A1. Significa che la prescrizione inizia a decorrere non alla fine dell’anno solare, ma al termine del sesto anno dall’emissione del buono. Dunque, l’inizio del periodo di prescrizione può variare a seconda della data esatta di emissione del buono.
La Cassazione ha quindi fornito il seguente chiarimento: «I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, «al termine» di scadenza costituito dal «sesto anno successivo a quello di emissione», «termine», cioè, corrispondente all’integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione; da «tale data di scadenza» inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi».
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