La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5049, ha stabilito la revocabilità del pagamento eseguito dal debitore, poi fallito, anche se è stato effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale, sebbene l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno: con tale revoca sorge in capo al creditore che ha subito la revocatoria il diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio.