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Fallimento: revocabile il pagamento anche se deriva da vendita del bene pignorato

La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5049, ha stabilito  la revocabilità del pagamento eseguito dal debitore, poi fallito, anche se è stato effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale, sebbene l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno: con tale revoca sorge in capo al creditore che ha subito la revocatoria il diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio.

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