Nella liquidazione del patrimonio l’esdebitazione non consegue automaticamente all’adempimento della procedura. È necessario che il debitore presenti un’istanza e venga aperto un procedimento, autonomo ed eventuale, assimilabile a quello previsto dalla legge fallimentare e che siano sentiti i creditori non integralmente soddisfatti. Il problema che si pone è se l’istanza debba essere avanzata al Tribunale ove si è svolta la procedura o a quello ove il ricorrente ha trasferito la propria residenza. Il Tribunale di Mantova, con decisione del 16 marzo 2022, ha affermato che le valutazioni circa l’ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui spetta al giudice a suo tempo investito della liquidazione del patrimonio.