La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 35787/2022, ha stabilito che per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 T.U.F., nella vigenza del Reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento.