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Decreto legge n. 19/2020: depenalizzazione della violazione delle misure di distanziamento sociale

Nella seduta del 24 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il provvedimento adottato con il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato il 25 marzo 2020 – dopo le ore 23 – sulla G.U. n. 79, per entrare in vigore – un’ora dopo – dal 26 marzo 2020.

Le nuove sanzioni. L’art. 4 del decreto reca una vera e propria depenalizzazione: la scelta di lasciare immutato il contenuto dei precetti – sostituendo la valenza penale con quella amministrativa – si è focalizzata sulla ricerca di sanzioni diverse, pecuniarie e accessorie, ma più adeguate in termini di efficacia, incisività e semplicità, irrogate direttamente dall’Autorità amministrativa.
La norma, che si apre con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, prevede che la condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall’art. 1, comma 2 – che non integra (più) alcun reato – costituisce un illecito amministrativo, disciplinato secondo le regole previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 – che, poi, si intrecciano, farraginosamente, con quelle recate dal codice della strada.
Ne deriva, illico et immediate, la necessità di procedere all’aggiornamento dei modelli di autocertificazione, laddove continuano a fare riferimento all’art. 650 c.p..
Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie – sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave – il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Ai sensi dell’art. 202 c.d.s., per estinguere l’obbligazione, il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, è ammesso a effettuare il pagamento nella misura minima di 400 euro. Se, poi, la conciliazione è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione, è prevista la riduzione dell’importo del 30%, con pagamento della sanzione di 280 euro.
Resta da domandarsi se, alla disciplina de qua, risulti applicabile l’art. 108, comma 2, d.l. n. 18/2020, che, in via eccezionale e transitoria, estende, nel periodo dal 17/3/2020 al 31/5/2020, l’applicazione dello sconto in caso di pagamento effettuato fino a 30 giorni dalla contestazione.
La somma dovuta può essere corrisposta: presso l’Ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, che rilascia apposita quietanza ai sensi dell’art. 387 Reg. c.d.Ss; mediante versamento  su conto corrente postale o, se l’amministrazione lo preveda, su conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Infine, laddove l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente può anche effettuare il pagamento immediatamente su strada, mediante strumenti di pagamento elettronico (carta di credito e bancomat), nelle mani dell’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta.
In caso di mancato pagamento, le sanzioni per le violazioni delle misure che riguardano l’intero territorio nazionale, sono irrogate dal Prefetto, quelle che riguardano le misure di carattere territoriale, dalla Regione. I termini del relativo procedimento amministrativo restano, comunque, sospesi fino al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 18/2020.
Nell’ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo – si ricorda che in tale classificazione, ai sensi dell’art. 47 c.d.s., rientra anche la bicicletta – la sanzione è aumentata fino a 1/3. Ne deriva che, ai fini del pagamento scontato del 30%, si dovrà, prima, procedere all’aumento e, poi, alla riduzione.
In caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, irrogata dall’Autorità competente. In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo procedente può disporre la misura cautelare della chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, che dovranno, poi, essere scomputati dalla sanzione definitiva.
In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata – con pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro – e quella accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni.
A livello organizzativo, il Prefetto è chiamato ad assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus, avvalendosi non solo degli organi di polizia, ma anche del personale delle Forze armate cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Le violazioni commesse anteriormente. Il comma 8 dell’art. 4, reca le necessarie disposizioni di diritto intertemporale, per consentire l’agevole trapasso dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio. A fronte dell’elevato numero (oltre 100.000) di procedimenti penali pendenti per le violazioni commesse anteriormente, la previsione, che ricalca l’art. 100 d.lgs. 30/12/1999 n. 507 – e si allinea all’impostazione già dettata dagli artt. 40 e 41 l. 689/1981 – applica il principio del favor rei, stabilendo che la depenalizzazione si applica retroattivamente, con sanzione applicata nella misura minima ridotta alla metà – pari a 200 euro.

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