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Sulla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale in caso di affitto d’azienda

La Corte di Cassazione civile sez. VI, con delibera del 16/03/2020, n.7311 ha stabilito che ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale, l’affitto dell’azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l’accertamento in fatto che l’attività d’impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell’impresa, la quale va invece positivamente accertata dal giudice del merito.

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