La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 2 febbraio 2021, n. 2280, ha stabilito che L’autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand’anche uni-personale, rispetto ai suoi soci e ai suoi amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine, sono istituti inscalfibili. Per questo motivo è stato respinto un ricorso promosso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 23/07/2019 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione di un complesso di beni di una società fallita all’esito di una procedura competitiva svoltasi ai sensi dell’art. 107 L.F.