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Procedure concorsuali (concordato, ristrutturazione del debito ex artg. 182 bis, gransazione fiscale 182 ter L.F.) ? SDEBITO.IT

La Legge 27 gennaio 2012 n.3 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 2012, n. 24). – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento – ha integralmente riprodotto il contenuto del decreto legge 212/2011 in materia composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Tale normativa si applica alle persone fisiche (lavoratori autonomi, dipendenti, liberi professionisti) ai consumatori ed agli imprenditori non fallibili (piccolo imprenditore ed imprenditori agricoli), permettendo ai predetti soggetti di risolvere una situazione di gravissimo indebitamento mediante la conclusione di un accordo con i creditori.

Tale situazione di indebitamento consiste in un costante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio del debitore ovvero nella definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni

Il  meccanismo previsto dalla legge n. 3 del 2012 consente di definire le pendenze pregresse nei confronti di tutti i creditori.

Si tratta, invero, di una procedura sostanziamente concorsuale, che prevede, cioè, il concorso di tutti i creditori ed il controllo del Tribunale del luogo dove il debitore / ricorrente ha la propria residenza.

Un vantaggio immediato per il debitore che ha presentato l’istanza è dato dal fatto che all’udienza il Tribunale può disporre che i creditori non possono, per 120 giorni, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nè possono ottenere  sequestri conservativi e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo.
La proposta di accordo è approvata se ottiene l’adesione di tanti creditori che rappresentato almeno il 70% dei crediti, con conseguente omologazione.

La legge prevede espressamente che dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Tuttavia, se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore potrà chiedere al tribunale la risoluzione dell’accordo.

Inoltre, il 25.12.2019 è entrata in vigore la legge del 19/12/2019 – n. 157 che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 124/2019

Tale norma prevede, all’art.41 bis, la possibilità, alle condizioni indicate, di risolvere il gravissimo problema del mancato pagamento di rate del mutuo e, conseguentemente, di salvare la prima casa !!!

È previsto anche l’intervento di parenti ed affini per agevolare il nuovo mutuo e la possibilità di sospendere l’esecuzione immobiliare in corso.