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Pagamenti dovuti alla risoluzione di un contratto di mutuo

La Cassazione Civile, con sentenza n°4230 del 03/03/2015, ha chiarito che il mutuatario, al momento della risoluzione del contratto di mutuo, è obbligato al pagamento integrale delle rate scadute e alla restituzione totale e immediata della quota capitale che ancora deve alla banca, ma non deve gli interessi della semestralità a scadere.

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