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Notifica di cartella ad irreperibile

Notifica di cartella ad irreperibile: non basta la successiva affissione al Comune

Notifica di cartella ad irreperibile: non basta la successiva affissione al Comune.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7994 del 20 marzo 2023, ha stabilito la nullità della cartella di pagamento notificata al contribuente che, ricorrendo al giudice tributario, aveva opposto la mancata notificazione degli atti prodromici; le modalità di notifica di questi ultimi sono state ritenute nulle dalla Corte, poiché – in specie- il messo notificatore, non reperendo il contribuente, non aveva provveduto a successive ricerche.

Notifica di cartella ad irreperibile: non basta quindi la successiva affissione al Comune.
Quindi la Suprema Corte ha statuito che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. Mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

Illegittima la notifica della cartella all’irreperibile se il messo non effettua ricerche e non fornisce motivazione

Appare chiaro dunque che sia nulla la cartella di pagamento, e la nullità avviene per vizio di notifica, se il messo che non trova il contribuente nel luogo di residenza si limita all’affissione in Comune senza motivare sull’irreperibilità e sulla mancata consegna. È necessario la ricerca del cittadino soprattutto se si è trasferito all’interno del territorio della stessa città.

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