La Corte di Cassazione civile, sez. I, con ordinanza del 17 maggio 2021 n. 13221, ha stabilito che non è configurabile un’estensione di responsabilità nei confronti del dimissionario per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni, trattandosi di responsabilità per fatto proprio (anche se di natura omissiva) e correlata ad un adempimento (la richiesta d’iscrizione della causa di cessazione dalla carica di amministratore) che l’art. 2385, comma 3, c.c. pone a carico del collegio sindacale e che giammai potrebbe essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società.