Cerca
Close this search box.
admin-ajax.jpg

Espulsione amministrativa: l’amministrazione ha l’onere di provare che il destinatario del provvedimento conosca la lingua italiana o una delle lingue veicolari

La Corte di Cassazione Civile, I Sez., con sentenza n°7614 del 31/03/2020, ha stabilito che l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lg. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che vi sia la prova da parte dell’amministrazione (anche presuntiva) del fatto che la lingua italiana sia conosciuta dal richiedente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram