La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 5059/20 depositata il 25 febbraio, ha stabilito che Le aree destinate a parcheggio, rispetto ai quali manca un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale e la loro trasformazione in area destinata all’installazione di box, a beneficio solo di alcuni condomini, determina sia un’alterazione della struttura della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.