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Danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato: l’ente responsabile è la Regione

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 7969/20 depositata il 20 aprile, ha stabilito che ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, si applica il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, quale ente a cui spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.

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