Contratti bancari: transazione novativa e conservativa.
Per quanto riguarda i contratti bancari, la transazione, se non novativa, è invalida se interviene su un titolo nullo.
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 6255/2023, ha stabilito che la transazione conservativa, che riguarda l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità. Anche quando tra le parti si sia trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo.
Per spiegare meglio, la transazione novativa è quel tipo di accordo che viene raggiunto tra banca e cliente al fine di disciplinare completamente un nuovo rapporto negoziale.
Qualora un cliente avesse un contratto di gestione titoli con una banca, e tale contratto fosse stato stipulato verbalmente senza una forma scritta. Allora la banca potrebbe sanare la situazione solo attraverso una transazione novativa.
Invece, la transazione conservativa viene utilizzata quando si vuole apportare solo modifiche quantitative ad una situazione contrattuale che già in atto, regolando così il preesistente rapporto.
Quindi distinguere tra una transazione novativa e una transazione conservativa diventa di grande importanza ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c.
In particolare, riguardo ai contratti bancari: transazione novativa e conservativa. La transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità solo in un caso. Se relativa a un contratto illecito, mentre è annullabile negli altri casi.
Così con la recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo il quale la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità solamente se relativa a un contratto illecito ed è, invece, annullabile negli altri casi.