Cerca
Close this search box.
admin-ajax

Bitcoin e la sua controversa natura giuridica

Bitcoin è il protagonista principale di tale tentativo di ricostruzione e descrizione fenomenica della sua utilizzazione.

Rispetto alle letture che negli anni si sono susseguite la dottrina non solo nazionale né riferisce una sua specifica eterogeneità. Infatti, ove si sia provato a ricondurlo ad uno schema tipico e definito, con la finalità di arginarne la sua mutevolezza, l’evoluzione informatica ne ha causato un superamento. Allo stato, non è possibile affermare che Bitcoin possa essere ricondotto ad un sistema di moneta in un certo qual modo complementare, stante l’impossibilità di ritrovarvi tutte le prerogative tipiche della moneta propriamente detta. Questa si è affacciata sulla scena economica in particolari periodi storici, in cui il sistema tradizionale tardava ad elaborare valide alternative, che fossero in grado di risolvere situazioni, che apparivano specificatamente difficoltose. Evidentemente anche il nostro sistema in questo momento, o quanto meno nel passaggio 2009-2018, non riesce a superare specifiche carenze, che fanno propendere gli investitori verso la ricerca di sistemi alternativi, pericolosi ma ipoteticamente più proficui.  Si è riflettuto ancora, sulla funzione monetaria che esso sembrerebbe assolvere, dovendo poi sottolineare necessariamente che rispetto ad essa non si è in grado di osservare specificatamente le prerogative tipiche di cui una moneta tradizionale è dotata, ossia unità di conto, riserva di valore e mezzo di scambio. Tra queste l’unica veramente presente sembrerebbe proprio quest’ultima, temperata però dalle dovute precisazioni, ovvero che mezzo di scambio sembra esserlo, solo laddove vi siano soggetti che lo accettino in pagamento. Mentre per quanto riguarda le attribuzioni di riserva di valore e unità di conto sembra che l’alta volatilità non permetta di riscontrarle nel caso concreto.

Le sue caratteristiche intrinseche, però sembrano non permettere una sua capillare e proficua diffusione. L’alta volatilità, l’opacità della sua formazione e lo pseudonimato rappresentano degli elementi di rischio di cui l’utilizzatore non può che tener conto nella sua personale scelta di utilizzarli, attesa l’impossibilità di ravvedervi l’operatività di un’unità di conto, e conseguentemente di riserva di valore. La sua accettazione è inoltre regolata solo ed esclusivamente su base volontaria, in quanto manca un soggetto terzo che ne garantisca il suo valore. Gli esercenti, o chiunque accetti in pagamento bitcoin sembrano essere poi mossi solo ed esclusivamente da finalità speculative, che possono realizzarsi data l’alta volatilità di cui esso è sicuramente dotato. Tale sistema per come si è avuto modo di comprendere non sembrerebbe poter sostituire il suo speculare fenomeno tradizionale. La finalità di investimento sembra nella sua detenzione essere specifica, ciò che però va ribadito è che un investimento si realizza in relazione a specifiche operazioni che per l’appunto l’investitore debba realizzare. Così la sua ricezione e la sua conseguente detenzione non sembrano soddisfarli, in quanto nonostante il possessore assuma un rischio nella detenzione, per specifiche finalità speculative, non realizzerebbe un investimento in relazione all’assenza di destinazione di specifiche somme di denaro al fine di acquistarlo. Ove tale ipotesi ricostruttiva fosse smentita, allora si dovrebbe ricondurre Bitcoin ad uno strumento assimilabile ad un titolo.

Continuando nella ricerca di categorie giuridiche attraverso le quali poter leggere e quindi regolamentare successivamente il fenomeno bitcoin, non può non prendersi in considerazione l’orientamento che ad oggi la nostra Giurisprudenza ha elaborato. Infatti, il Tribunale di Verona con la Sentenza n. 195/2017 statuisce che le operazioni di cambio tra valuta legale e bitcoin costituiscono ai sensi del d.lgs. n. 206/2015 delle particolari manifestazioni di servizi finanziari caratterizzati da specifiche finalità di investimento. In aggiunta il Collegio circoscrive l’operatività di tali “strumenti”, sottolineandone la loro utilizzazione esclusiva per operazioni online. Ad oggi il contributo del Tribunale di Verona rappresenta un unicum nel nostro panorama giurisprudenziale e pertanto non possiamo che percorrere tale strada, ricercando ove se ne scorgessero eventuali similitudini con ciò che ad oggi risulta disciplinato. Così non possiamo che indirizzarci verso il d. lgs n. 58/1998, il TUF infatti contiene un’elencazione tassativa degli strumenti finanziari, e tra questi ad oggi non risulta esservi il nostro bitcoin, pertanto tale ipotesi ricostruttiva non risulterebbe completamente condivisibile. Non possiamo poi che sottolineare il legame che sussiste tra la categoria degli strumenti finanziari e quella dei prodotti finanziari. Infatti lo strumento finanziario rappresenta una particolare species dei prodotti finanziari come definito dal Legislatore nello stesso TUF, pertanto ove volessimo fare nostra l’ipotesi di ricondurre bitcoin alla categoria dei prodotti finanziari, ci scontreremmo allora con una delle letture concrete che molti studiosi offrono, ovvero, quella di immaginare bitcoin quale potenziale strumento utilizzabile come mezzo di pagamento. Non può passare sottaciuto poi il puntuale riferimento che il Collegio fa alle operazioni di investimento, e come questo debba ad oggi specificatamente essere letto con le categorie elaborate da Consob, quali elementi necessari al fine di ricondurvi le singole operazioni compiute dai vari soggetti, quale necessario elemento per applicarvi la disciplina di riferimento.

Considerare quindi bitcoin quale prodotto finanziario, comporta quale logica conseguenza che ove si offra la sottoscrizione tra il pubblico di tali strumenti, comporti la necessità di sottoporre a preventiva autorizzazione il documento riportante l’oggetto dell’offerta al pubblico di sottoscrizione di bitcoin. Tale ipotesi ricostruttiva fu utilizzata dall’Autorità al fine di sottoporre a sospensione cautelare una ICO operante nel mercato italiano dei risparmiatori da parte di una società offerente quale titolo di partecipazione alla sottoscrizione realizzata dagli investitori di particolari token, i quali indipendentemente dalla qualificazione giuridica utilizzata non ritrovano nel whitepaper le specifiche prescrizioni richieste dal Legislatore stesso. Tali contributi ad oggi risultano però carenti di specifiche ricostruzioni, contenenti robuste argomentazioni che potrebbero aiutare gli studiosi nelle ipotesi di regolamentazione.

Gli effetti finanziari che i soggetti detentori sembrano in grado di realizzare, non possono non esser tenuti debitamente presenti, infatti la rapida circolazione, e la sua diffusione nel mercato mondiale non permette ad oggi di controllarne il suo specifico sviluppo. Infine, va sottolineato come in relazione al documento pubblicato dal Securities Market Stakeholder Group rivolto ad ESMA e richiedente l’elaborazione di una puntuale regolamentazione del fenomeno ICO, si è avuto modo di osservare che laddove vengano elaborate regole puntuali, così da poter controllare il suo utilizzo, si sia registrato un conseguente calo dell’impiego di questo strumento monetario digitale. L’Autorità non riferisce una sua opinione in commento a tale dato, che però in quanto realtà fenomenica non può che essere valutato. Sembrerebbe infatti, che nei sistemi in cui il fenomeno sia sottoposto alla volontà di governarlo, si registri quale conseguenza, l’allontanamento dell’operatività stessa del fenomeno. Data quindi, una più consapevole utilizzazione, così come gli alti rischi che ad esso sono conseguenti, si potrebbe concludere che il sistema per come specificatamente inteso non sia in grado di diffondersi in maniera capillare, dati i cospicui interessi in campo, di cui ogni soggetto risulta portatore.

Dott. Federico Bozza

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram