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Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.: sentenza di fallimento produttiva di effetti a partire dall’ora “zero” e legittimazione passiva

La Corte di Cassazione civile sez. III, con delibera del 20/03/2020, n.7477 ha stabilito che in tema azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. per pagamenti effettuati dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, se i pagamenti sono avvenuti tramite bonifico bancario, l’azione dichiarativa dell’inefficacia deve essere rivolta nei riguardi del terzo creditore-accipiens quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l’atto giuridico di pagamento dell’effetto estintivo del debito. La banca -delegata (alla quale il fallito ha dato ordine di bonifico) rimane estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e il terzo creditore e non è quindi destinataria né dell’azione di inefficacia, né dell’azione di condanna alla restituzione.

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