Decreto Ingiuntivo – opposizione
Il decreto ingiuntivo è un atto emesso dal giudice su richiesta di un creditore, il cui credito sia stato dimostrato mediante prova scritta. Il termine per pagare è di 40 giorni ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. È possibile proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art 645 c.p.c.) Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze eccezionali previste dall’art. 650 c.p.c., delle quali dovrà essere data prova, il debitore ingiunto potrà proporre opposizione anche dopo che sia scaduto il termine previsto. Qualora l’opposizione non venga presentata entro il termine prestabilito oppure non si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 650 c.p.c., il decreto viene dichiarato esecutivo e si procede ad esecuzione forzata, secondo quanto previsto dagli artt. 641 e 647 c.p.c.
Precetto: che cosa é?
Il precetto è l’atto attraverso il quale si intima al debitore di adempiere l’obbligo imposto dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni. La notifica del precetto costituisce un adempimento fondamentale per poter procedere all’esecuzione forzata. Essa, infatti, secondo il disposto dell’art. 482 c.p.c., potrà iniziare soltanto decorso il termine previsto nel precetto medesimo e comunque non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica dello stesso. Il precetto è dunque l’atto del creditore che preannuncia l’avvio di una esecuzione sui beni del debitore. Il precetto diviene inefficace, secondo quanto disposto dall’art. 481 c.p.c., nel caso in cui decorsi 90 giorni dalla sua notifica l’esecuzione forzata non sia nemmeno iniziata. È possibile proporre opposizione al precetto entro 20 giorni (opposizione agli effetti civili) ovvero nelle forme dell’opposizione all’esecuzione.
Pignoramento: stanno vendendo i miei beni?
Il pignoramento è l’atto attraverso il quale, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., inizia l’espropriazione cioè la procedura che conduce alla vendita forzata dei beni del debitore. L’art. 492 c.p.c. definisce il pignoramento come l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal compiere qualsiasi atto, sui beni pignorabili, che potrebbe pregiudicare il credito che costituisce il presupposto dell’espropriazione stessa. Al pignoramento dei beni, mobili o immobili, o dei crediti del debitore consegue la vendita o l’assegnazione degli stessi. Il debitore può presentare opposizione contestando, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’esistenza del diritto di credito posto alla base dell’esecuzione forzata oppure la stessa pignorabilità dei beni. Qualora sussistano gravi motivi, il debitore può richiedere al giudice di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Nel caso in cui, invece, il debitore contesti la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, l’opposizione deve essere presentata, a norma dell’art. 617 c.p.c., sotto forma di atto di citazione entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. L’art. 495 c.p.c. riconosce, inoltre, al debitore la possibilità di evitare la vendita dei beni pignorati attraverso la presentazione di un’istanza con la quale richiedere la sostituzione dei beni oggetto del pignoramento con la corresponsione di una somma di denaro, che sarà determinata dallo stesso giudice che ha disposto l’espropriazione dopo aver ascoltato le parti, c.d. Conversione del pignoramento. La domanda deve essere presentata dal debitore in cancelleria, prima della vendita o dell’assegnazione dei beni o dei crediti pignorati, insieme con il deposito di una somma di denaro che non deve essere inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. Nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili, qualora ricorrano giustificati motivi, il giudice potrà riconoscere al debitore la facoltà di versare la somma di denaro dovuta con rateizzazioni mensili entro un termine massimo di diciotto mesi. Il mancato versamento della somma complessiva o anche di una rata soltanto fa sì che i pagamenti corrisposti entrino a far parte dei beni pignorati. L’ordinanza mediante la quale il giudice ammette la sostituzione determina la liberazione delle cose e dei crediti dal pignoramento mentre i beni immobili sono liberati soltanto in seguito al versamento dell’intera somma.
Fallimento: posso ancora salvarmi?
La disciplina normativa che regola il fallimento è contenuta nella c.d. “legge fallimentare” ovvero il RD 16 marzo 1942 n. 267. Affinché venga dichiarato il fallimento devono ricorrere due elementi: 1) il primo è costituito dal fatto che il debitore può essere solo ed esclusivamente un imprenditore commerciale; 2) il secondo, invece è rappresentato dallo stato di insolvenza, vale a dire dalla impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il fallimento viene dichiarato con sentenza del tribunale all’esito di un procedimento disciplinato dall’art. 15 della legge fallimentare. L’art. 18 della medesima legge riconosce al debitore fallito o a chiunque vi abbia interesse la possibilità di opporsi al fallimento attraverso la presentazione di un reclamo, nella forma di un ricorso, che dovrà essere depositato presso la cancelleria della Corte d’appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Nel ricorso il debitore fallito dovrà illustrare i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della propria tesi, adducendo anche i mezzi di prova di cui intende valersi. Il ricorrente potrà, inoltre, nel caso in cui sussistano gravi motivi, richiedere alla Corte di sospendere, anche solo in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo fino alla definizione del giudizio. Qualora il reclamo venga accolto il giudice pronuncerà una sentenza di revoca del fallimento attraverso la quale tutti gli atti i cui effetti erano caduti in seguito alla dichiarazione di fallimento riacquisteranno efficacia, invece, resteranno salvi gli atti legali compiuti dagli organi del fallimento. In caso contrario se il reclamo non viene accolto il debitore potrà, entro 30 giorni impugnare, la sentenza di rigetto dinnanzi alla Cassazione. In ogni caso è possibile accedere alle procedure alternative al fallimento (concordato, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale e piani di risanamento previste dalla Legge Fallimentare).
Vuoi contattare un professionista gratuitamente? Compila il form qui in basso con tutti i dati richiesti. Ti ricontatteremo senza nessun impegno.
[contact-form-7 id=”29″ title=”Contact form 1″]
© 2016 - 2020 SDEBITO.iT