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Conferma della liceità della clausola traslativa degli oneri fiscali

La III sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17453/2019 individua le condizioni di liceità della clausola traslativa degli oneri tributari, in tutto confermando il principio di diritto, già pronunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6882/2019.

Infatti, secondo il Supremo Consenso Nomofilattico, la clausola di un contratto di locazione (nella specie – ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 53 Cost. – configurabile quando l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla invece per conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita, in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.

La vicenda nasce dalla stipula tra due società di un contratto di locazione di un complesso di immobili ad uso ufficio. Il contratto tra le società riportava la seguente clausola, ovvero che “nel corso di validità del presente contratto, il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati ed al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi, ed inoltre, che il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito”.

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